Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).

      1.  Ai licei scientifici che prevedono un ampliamento, a carico della quota del curricolo a loro riservata, delle ore destinate all'educazione ambientale sono attribuiti specifici finanziamenti aggiuntivi.
      2.  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 45 milioni di euro per l'anno 2006 e in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      3.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.